Dal 18 giugno 2011, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile è stato individuato quale ”Autorità Centrale” per l’Italia incaricata di adempiere agli obblighi derivanti dal regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008, in materia di recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere. A tale ufficio dovranno essere inoltrate le istanze provenienti dai seguenti Stati: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione mantiene, invece, la competenza per le analoghe obbligazioni derivanti da pronunce degli Stati non comunitari che aderiscono alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956. L’obiettivo del regolamento è quello di facilitare le procedure di recupero dei crediti in un quadro di cooperazione e, quindi, di armonizzazione dei sistemi giuridici, attraverso l’automatica esecutività in ciascun Stato membro delle decisioni adottate da un altro Stato membro, senza ulteriori formalità. Infine, il riconoscimento del credito alimentare in favore del creditore non implica il riconoscimento dei sottostanti rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità, in quanto l’accertamento della fonte del rapporto resta regolata dal diritto interno e dalle norme interne di diritto internazionale privato.
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